PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della poliomielite fra le patologie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. La poliomielite, in quanto malattia complessa, e i suoi effetti tardivi, denominati «sindrome post-polio» (PPS), sono riconosciuti quali malattie croniche e invalidanti e sono inseriti tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la poliomielite e la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della poliomielite e della PPS).

      1. È istituito presso il presidio ospedaliero «Luigi Spolverini» di Ariccia, in provincia di Roma, il Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della poliomielite e della PPS, dei relativi protocolli terapeutici e dei presìdi farmacologici e riabilitativi idonei.

 

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      2. Il Centro di cui al comma 1 agisce di concerto con gli istituti universitari che effettuano ricerche sulle malattie del secondo neurone di moto e sulle cellule staminali, nonché con analoghe strutture operanti a livello europeo e internazionale; a tale fine il Ministro della salute, con apposito provvedimento, provvede alla stipula di accordi di collaborazione con i singoli Paesi, sia membri sia non membri dell'Unione europea.

Art. 3.

(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da poliomielite e da PPS).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le strutture sanitarie pubbliche idonee per la diagnosi e la cura delle patologie riconducibili al secondo neurone di moto e principalmente alla poliomielite e alla PPS, in aggiunta al Centro di cui al comma 1 dell'articolo 2.
      2. È facoltà delle regioni individuare, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della PPS.
      3. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i protocolli terapeutici della poliomielite e della PPS.
      4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la predisposizione da parte delle regioni di un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e per l'effettuazione di uno screening dei medesimi soggetti, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.